Art. 3.
(Composizione e regolamento).

      1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui al comma 1 si provvede alla sostituzione dei membri della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare.
      3. L'ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da un vice presidente e da due segretari, è eletto dai componenti della medesima Commissione a scrutinio segreto.
      4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche al regolamento.